Società Trasparente

L’art. 54 bis1, D.Lgs. 165/2001, inserito dall’art. 1, comma 51 della legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) introduce nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito e di irregolarità, nota nei paesi anglosassoni come Whistleblowing.

Con l’espressione Whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico. La segnalazione (Whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

La ratio della norma è dunque quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

A tal fine, la norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali:

  • la tutela dell’anonimato;
  • la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione;
  • il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

Qui sotto è possibile scaricare la procedura che ha lo scopo di fornire al Segnalatore chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dall’azienda.

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